Bonus ristrutturazione e cessione immobile: quando può essere trasferita la detrazione?
Come si deve comportare il contribuente nel caso in cui si trovasse ad acquistare un immobile che è stato oggetto di lavori di ristrutturazione ma per i quali, da parte del venditore, non sia stata utilizzata la detrazione fiscale prevista?
Il bonus ristrutturazione, all’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, stabilisce che è possibile trasferire la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale gli stessi sono stati realizzati.
Qualora però la parte venditrice non usufruisse, o usufruisse solo in parte della detrazione, essa può essere trasferita all’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita solo nel caso in cui il trasferimento del diritto alla detrazione sia eseguito prima del rogito. La possibilità di trasferire il diritto alla detrazione è prevista infatti solo se il possesso dell’immobile è, di fatto, ancora del venditore.
È necessario chiarire, poi, il concetto di “spese sostenute” citate dall’articolo 16-bis: quando si parla di spese sostenute infatti vale il principio di cassa, secondo cui la detrazione si applica ai costi effettivamente già pagati dal contribuente.
Chi si trova quindi nella situazione di cedere un immobile ed esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica sulla proprietà in vendita, può trasferire all’acquirente il diritto alla detrazione su tali lavori se ha provveduto al pagamento e se l’immobile risulta ancora di sua proprietà, prima del rogito dunque.