La delega per l’assemblea condominiale
Capita molto spesso che i condòmini siano impossibilitati a partecipare alle riunioni condominiali e lo strumento ideale per potersi garantire il diritto di partecipazione è la delega per la partecipazione all’assemblea.
Il Codice Civile all’art. 67 disciplina la partecipazione delegata, stabilendo che ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta.
Grazie alla delega il condòmino viene considerato a tutti gli effetti presente: il delegato deve attenersi alle indicazioni del delegante per il voto sugli argomenti trattati in assemblea.
Nel caso di delega in bianco il delegato ha libertà di discussione e di voto.
Anche il delegato può eventualmente delegare una terza persona, se impossibiltato a partecipare.
Per essere valida la delega deve essere necessariamente in forma scritta: qualsiasi altra forma non è accettata e qualsiasi eventuale decisione o voto è da considerarsi annullabile e impugnabile entro 30 giorni.
Non si possono concentrare troppe deleghe a un unico soggetto: se i condòmini sono più di venti, infatti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini stessi.
Non si possono inoltre conferire delege all’Amministratore di Condominio, perchè considerata illegittima e oggetto di conflitto di interessi.
Nel caso in cui uno dei condòmini sia in conflitto di interessi egli sarà considerato presente ma non potrà partecipare alle operazioni di voto riguardanti le materie per le quali risulta in conflitto.